I vantaggi della Formazione 4.0 in modalità FAD asincrona
+600
Le ore disponibili
Proponiamo 400 ore di formazione asincrona complete di 200 ore di momenti di verifica in linea con le normative vigenti sulla formazione 4.0
+365
I giorni per usarle
600 ore sembrano tante? In realtà 2 ore al giorno computano 600 ore in un anno fiscale e il credito di imposta è valido fino alla fine del 2022.
+60%
Il credito fiscale
È previsto un credito che varia a seconda dell’inquadramento fiscale dell’azienda da un 30% ad un 60% del costo in busta paga dei dipendenti in formazione.
Il credito che si ottiene con 600 ore di formazione? Ecco due esempi
30.000€
L’azienda è inquadrata come Piccola Impresa?
Ha un costo orario medio dei dipendenti di 20€?
Pianifica 2 ore al giorno di formazione a 5 dipendenti per 10 mesi?
240.000€
L’azienda è inquadrata come Media Impresa?
Ha un costo orario medio dei dipendenti di 20€?
Pianifica 2 ore al giorno di formazione a 50 dipendenti per 10 mesi?
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
SIGLIAMO IL CONTRATTO
Ci occupiamo di tutto noi, dall’iscrizione al monitoraggio della formazione fino alla gestione delle pratiche utili ad asseverare il credito maturato nelle imposte.
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Con noi puoi seguire un percorso formativo completo e libero in grado di farti maturare fino a 600 ore di formazione. Innovare risparmiando da oggi si può!!
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Di mese in mese per l’intero periodo di formazione rendicontiamo l’evolversi delle ore dedicate alla formazione da parte dei dipendenti grazie ai nostri registri elettronici.
PAGHI IN % SU QUANTO OTTIENI
+600 ore di formazione 4.0 divise in 36 distinti moduli
Integrazione digitale oggi
La Cyber Security
La Network security
Il Cloud e Fog Computing
Robotica avanzata e collaborativa
La prototipazione rapida
I sistemi informatici
I sistemi operativi
I sistemi cyber fisici
Interfaccia uomo macchina
Realtà virtuale nel marketing
Le tecnologie AR VR e MR
Digitalizzazione e Innovazione
La Blockchain in azienda
La Business Intelligence
I vantaggi dei Big Data
Le tecnologie IoT
La metodologia BIM
Gli ecosistemi industriali
La Manifattura additiva
Recruitment e nuove tecnologie
La sicurezza in IoT
Il Password Management
Il Team Digitale
La Social Intelligence
Il Social Selling
La Social Experience
Le metodologie Adsense
Le metodologie SEO
Il Domain Marketing
Il Content Marketing
Il Visual Marketing
Il Viral Marketing
La Marketing Automation
La Meet Automation
Ecosistema Marketplace
SIETE PRONTI PER INIZIARE LA VOSTRA FORMAZIONE?
APPROFONDIMENTI SUL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Non eliminare e lasciare vuoto
Che tipologia di corsi tratta la formazione 4.0?
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
In che misura è riconosciuto il credito di imposta?
– 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
– 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
– 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese, con un massimo di 300.000 euro annui.
– 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati.
Come si calcola l'ammontare del credito derivante dalla formazione?
– I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede.
– Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).
– I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all’asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all’azienda.
– Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
– I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
Quali sono le imprese ammesse al credito di imposta sulla 4.0?
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Quali sono i dipendenti ammessi alla formazione 4.0?
Come faccio a detrarre dalle imposte il credito maturato?
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Chi si occupa della presentazione delle richiesta alla agenzia delle entrate?
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
La formazione può essere fruita anche online?
In merito ai luoghi di svolgimento dell’attività di formazione il Ministero dello Sviluppo Economico non ha previsto specifici vincoli ai fini dell’agevolazione; infatti, ci si era chiesto se valessero solo i corsi in aula o anche i corsi e le lezioni online. A tale quesito ha risposto il Mise con la circolare 3 dicembre 2018, precisando che sono ammesse anche «le attività formative (…) organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”».
Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Secondo il Mise, agli effetti della concessione dell’agevolazione, l’utilizzo dei corsi “e-learning” e/o in “streaming” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi distribuiti nelle lezioni a intervalli di tempo irregolari distanti non più di 15 minuti l’uno dall’altro.
I settaggi dei corsi da noi forniti per la formazione 4.0 sono ovviamente conformi a quanto sopra richiesto.