CHE VALORE SULLE IMPOSTE SI OTTIENE CON UN PERCORSO FORMATIVO SULLA 4.0 DA 600 ORE?

600 ore di formazione test inclusi divise in 36 distinti moduli formativi

La metodologia BIM

BIM: la nuova metodologia di lavoro nel settore edilizio ed infrastrutturale In questo corso tratteremo la NUOVA metodologia di lavoro BIM riguardante il settore edilizio ed infrastrutturale. Parleremo di cos’è il BIM e in cosa consiste, quali sono i suoi punti di forza, quando nasce, come si è sviluppata nel mondo ed in Europa, del suo sviluppo in Italia e quali sono le normative entrate in vigore che lo regolamentano e le figure professionali che nascono con il suo utilizzo.

Obiettivi del corso
Il corso è diretto a fornire informazioni essenziali ed indispensabili a tutti coloro che lavorano nel campo edilizio e infrastrutturale: Ingegneri, Architetti, Geometri, Contract Manager e soprattutto tutti coloro che PRODUCONO beni legati all’Industria e all’indotto delle costruzioni.

Durata complessiva
Questo corso ha una durata complessiva di 4,5 ore, test di apprendimento esclusi.

Programma

Cap.01 Introduzione al BIM
Lezione 1.1 Introduzione del docente al corso
Lezione 1.2 Cos’è il BIM
Lezione 1.3 La forza del BIM
Lezione 1.4 I vantaggi del BIM
Lezione 1.5 Chi usa il BIM

Cap.02 La nascita del BIM
Lezione 2.1 Dal metodo tradizionale al BIM
Lezione 2.2 Le origini del BIM
Lezione 2.3 L’evoluzione del BIM

Cap.03 L’impatto della digitalizzazione nella filiera delle costruzioni
Lezione 3.1 La prototipazione
Lezione 3.2 Effetti BIM sulle fasi del progetto
Lezione 3.3 Analisi delle fasi BIM

Cap.04 I livelli del BIM
Lezione 4.1 Introduzione ai livelli del BIM
Lezione 4.2 Livello zero
Lezione 4.3 Livello uno
Lezione 4.4 Livello due
Lezione 4.5 Livello tre

Cap.05 Il BIM nel mondo
Lezione 5.1 il BIM nel Mondo
Lezione 5.2 il BIM negli Stati Uniti d’America
Lezione 5.3 il BIM in India e Australia
Lezione 5.4 il BIM a Singapore
Lezione 5.5 il BIM in Core
Lezione 5.6 il BIM in Giappone
Lezione 5.7 il BIM in Cina
Lezione 5.8 il BIM a Hong Kong

Cap.06 Il BIM nell’Europa
Lezione 6.1 Lo sviluppo del BIM in Europa
Lezione 6.2 Lo sviluppo del BIM in Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia
Lezione 6.3 Lo sviluppo del BIM nel Regno Unito
Lezione 6.4 Lo sviluppo del BIM in Germania
Lezione 6.5 Lo sviluppo del BIM in Francia
Lezione 6.6 Lo sviluppo del BIM in Spagna

Cap.07 lI BIM in Italia
Lezione 7.1 Lo sviluppo del BIM in italia
Lezione 7.2 La normativa di riferimento per l’italia
Lezione 7.3 La normativa italiana – prima parte
Lezione 7.4 La normativa italiana – seconda parte
Lezione 7.5 La normativa italiana – terza parte
Lezione 7.6 Il manuale per l’introduzione al BIM

Cap.08 Le caratteristiche tecniche
Lezione 8.1 Premesse
Lezione 8.2 I lod
Lezione 8.3 I workset
Lezione 8.4 Le famiglie

Cap.09 Campi di applicazione
Lezione 9.1 Campi di applicazioni del BIM
Lezione 9.2 Informazioni gestite dal BIM
Lezione 9.3 Interazioni interdisciplinari

Cap.10 Le nuove figure professionali
Lezione 10.1 Cosa richiede il mercato
Lezione 10.2 BIM specialist
Lezione 10.3 BIM coordinator
Lezione 10.4 BIM manager
Lezione 10.5 CDE manager
Lezione 10.6 Fusione delle figure professionali

Cap.11 Le competenze BIM professionali
Lezione 11.1 Le nove competenze BIM
Lezione 11.2 Le competenze BIM individuali

Cap.12 Oggetti BIM
Lezione 12.1 Gli oggetti BIM
Lezione 12.2 I formati degli oggetti BIM
Lezione 12.3 Open BIM
Lezione 12.4 Dove trovare gli oggetti BIM
Lezione 12.5 I programmi BIM Oriented

Cap.13 Facility management
Lezione 13.1 Di cosa parliamo
Lezione 13.2 Aspetti del facility management
Lezione 13.3 Strumenti per il facility management

Cap.14 Condivisione dei dati
Lezione 14.1 Le premesse
Lezione 14.2 Cos’è l’ambiente di condivisione dei dati
Lezione 14.3 Metodologie di scambio dati
Lezione 14.4 Analisi delle metodologie di scambio dati

Cap.15 Conclusioni
Lezione 15.1 BIM e futuro
Lezione 15.2 La quarta rivoluzione industriale
Lezione 15.3 Le tecnologie abilitanti
Lezione 15.4 Conclusioni e saluti

Approfondimenti sulla Formazione 4.0

Non eliminare e lasciare vuoto
Che tipologia di corsi tratta la formazione 4.0?
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. In particolare, le tematiche previste nella Formazione 4.0 sono le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
In che misura è riconosciuto il credito di imposta?
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

- 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese, con un massimo di 300.000 euro annui.
- 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati.

Come si calcola l'ammontare del credito derivante dalla formazione?
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono pertanto inclusi:

- I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede.

- Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).

- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all'asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all'azienda.

- Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.

Quali sono le imprese ammesse al credito di imposta sulla 4.0?
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Quali sono i dipendenti ammessi alla formazione 4.0?
Possono essere coinvolti nella Formazione 4.0 tutti i lavoratori dipendenti presso l’azienda, sia occupati a tempo pieno che a tempo ridotto o con contratto a tempo determinato o indeterminato per un massimo di 600 ore di formazione per ciascun lavoratore.
Come faccio a detrarre dalle imposte il credito maturato?
Il credito di imposta maturato grazie alla Formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Chi si occupa della presentazione delle richiesta alla agenzia delle entrate?
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.